Autore:  Mons. A. Bramini Data documento:  19/06/1947
Titolo:  Esposto di mons. Bramini al card. Fumasoni-Biondi

 ESPOSTO DI MONS. BRAMINI DIFENSORE DELLE APPARIZIONI AL CARD. FUMASONI-BIONDI

Lodi, 19 giugno 1947

Eminenza Reverendissima,
per tranquillità della mia coscienza di incaricato della difesa della autorità delle asserite apparizioni della B. V. Maria in località Ghiaie di Bonate (Bergamo) da parte dell’Eccmo Vescovo di quella diocesi, mi permetto di sottoporre alla considerazione della E. V. Rma l’accluso appunto. V. E. abbia la bontà di ponderalo, e se lo ritiene opportuno, ne faccia quell’uso che vuole presso il S. S. Tribunale del S. Offizio, presso il quale è depositata buona parte del materiale relativo alla materia, compresa la mia relazione aggiornativa, di cui lessi alla Commissione di Bergamo una riduzione il 6 febbraio u.s.

Se V. E. Revma tenga comunque presente che un intervento ritiene giusto e utile alla gloria della Madonna su questa terra, questo deve avvenire prestissimo ad arrestare almeno la marcia a gran passi verso il pronunciamento negativo.

Sempre stando al parere illuminato dell’E. V., sarebbe forse opportuno dato quanto espongo, proporre che si studi la eventualità anche di delegare un’altra sede all’esame dei fatti in parola.
Mi rimetto comunque in tutto alla illuminata prudenza e al consiglio dell’E.V. Rma, che farà quello che in Domino crederà meglio.

Voglia, eminenza, perdonare il disturbo che Le reco, tenendo presente che in questa mia ansietà di coscienza non avrei proprio saputo a chi altro rivolgermi con piena fiducia.

Mi è cara l’occasione per umiliare all’E. V. Rma tutti i miei più devoti sensi di venerazione e di riconoscenza, e per implorare la sua benedizione.
dell’Eminenza Vostra Reverendissima
Ummo servo e figlio in G. C.
P. A. Bramini

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APPUNTO RISERVATO ALLA CAUSA PENDENTE A BERGAMO CIRCA GLI AVVENIMENTI VERIFICATISI A GHIAIE DI BONATE NEL MAGGIO 1944

Dalla relazione di aggiornamento, la cui riduzione - sostanzialmente fedele - il sottoscritto ha letto nella adunanza della Commissione per l'esame dei fatti in parola tenutasi in Bergamo il 6 febbraio, risultano le eccezioni da me sollevate intorno alla validità giuridica delle indagini fino allora perseguite, ai criteri seguiti e al metodo adottato, alla infondatezza di certe affermazioni dell'opposizione cui si era data eccessiva importanza, e, conseguentemente, la consistenza delle ragioni in favore della autenticità dei fatti in esame, e ciò principalmente in ordine al complesso presumibilmente miracoloso connesso con tali fatti, complesso che richiedeva un esame accurato al quale fino allora non si era dedicata che una attenzione affatto trascurabile.

Concludendo, proponevo un riesame completo di tutto il problema con metodi e criteri nuovi, in forme giuridiche sicure, mediante un tribunale ecclesiastico regolare coadiuvato da periti per i fatti che richiedevano per loro natura il verdetto della scienza.

Dopo una discussione sulla relazione, apparve chiaro che la Commissione accedeva alle mie conclusioni.

Successivamente invece - non so perché - le cose si andarono mutando. Non si volle un tribunale che riesaminasse tutto e che sostituisse la Commissione, non si accettarono le mie proposte di trasformare la Commissione o in tribunale con a lato un collegio peritale teologico parallelamente ad un collegio peritale scientifico, o in collegio peritale teologico collaborante con un tribunale composto di nuovi membri; non si rispose alle mie obiezioni, ma con decreto 8 maggio u.s. si costituì a lato della riconfermata Commissione e alle sue dipendenze un tribunale presieduto da un membro della stessa con funzioni puramente istruttorie nei riguardi delle questioni sulle quali la Commissione avesse richiesto l’opera del tribunale. Nel decreto non risulta nominato alcun perito.

Il 14 maggio - nonostante alcune mie obbiezioni - si invitava il sottoscritto, cui il decreto suddetto affidava il ruolo di postulatore e avvocato delle apparizioni, a presentare gli articoli corredati della relativa documentazione intorno alla questione della riaffermazione della realtà delle apparizioni da parte della bambina, all’influenza del M. R. D. Cortesi sulla di lei precedente negazione, e alle relazioni delle Suore che hanno in custodia la piccola intorno ai suoi portamenti; ciò che evidentemente io non avrei potuto fare in pochi giorni, dato anche le straordinarie mie occupazioni di fine d'anno scolastico.

Il 21 maggio successivo il tribunale, senza che io sapessi e senza la base dei miei articoli e della relativa documentazione, iniziava i suoi interrogatori, e in cinque sessioni soltanto rapidissimamente come mai a Bergamo si era usato per questo problema, il 12 giugno emetteva il decreto seguente:

“Il tribunale per l'esame dei fatti di Ghiaie di Bonate, attese le deposizioni raccolte nelle cinque sessioni tenute dallo stesso e considerato che da tali deposizioni risulta la mancanza di un serio fondamento per ulteriori inchieste circa la realtà e la natura delle asserite apparizioni e visioni, ritiene di avere esaurito il compito affidatogli e delibera di rimettere gli atti della istruttoria alla Commissione Vescovile costituita per l'esame e lo studio degli stessi fatti”.

A seguito di questo pronunciamento del tribunale un decreto vescovile ordinava la rimozione dalla cappella eretta a suo tempo con l'approvazione competente sul luogo delle asserite apparizioni di ogni ex voto e di ogni arredo che significasse un culto, come se la Vergine SSma non avesse il diritto al culto dei fedeli in qualsiasi luogo.

Inoltre il tribunale faceva esprimere al parroco locale “il desiderio che venga tolta dalla Chiesa parrocchiale la statua della Madonna di Lourdes, che non avendo ivi una collocazione stabile, può favorire il perdurare di un'atmosfera con confacente al periodo di studio e di esame dei noti fatti successi costì.”

Si fa notare che quella statua, recata dal vescovo Radini-Tedeschi da Lourdes, è veneratissima dalla popolazione e sta esposta sull'altar maggiore dall'inizio della novena di Lourdes (2 febbraio) al 16 luglio, anniversario dell'ultima di quelle apparizioni; che la chiesa parrocchiale dista dal luogo delle asserite apparizioni circa un chilometro e mezzo.

Ometto, perché mi sembra superfluo, il disappunto dei fedeli che ancora convengono sul luogo delle asserite apparizioni a pregare da ogni parta dell'Alta Italia, perché mi sembra superfluo ogni accenno.

Ometto ancora di elencare le non poche illegalità incorse dal tribunale, parte delle quali balzano all'occhio dalla semplice esposizione dei fatti da me fatta, e mi limito solo a questo; si è proceduto all'interrogatorio in forma giudiziale con imposizione di giuramento ad una bimba di dieci anni, soggetto moralmente e giuridicamente incapace sia di giuramento che di deposizione giudiziale, e, quel che è peggio, la si è messa in confronto col sacerdote che avrebbe influito sulla sua precedente negazione delle apparizioni. Naturalmente la bimba ha di nuovo negato la realtà delle sue visioni, senza però riuscire a fornire adeguate spiegazioni intorno ai fenomeni concomitanti, come p. e. la sua insensibilità riscontrata dai medici che ne hanno steso relazioni precise.

Ciò che mi pare invece degno di considerazione è il fatto che anche questa volta si è voluto persistere nel trascurare completamente di esaminare nel modo richiesto il complesso presumibilmente miracoloso che è in rapporto evidente reale (di tempo e di luogo) e intenzionale con le asserite apparizioni. Tale complesso risulta di fenomeni similestatici, di otto guarigioni, quattro delle quali già ritenute dalla ex Commissione medica naturalmente inspiegabili e confermate dopo due anni, quattro tuttora all’esame medico da me provocato con molte probabilità di risultato positivo, una serie di fenomeni solari concomitanti quattro tra le ultime delle asserite apparizioni, che il prof.
… dell’Osservatorio Astrofisica di Arretri, non ha dubitato di qualificare di carattere miracoloso.

Ancora più: tale trascuratezza appare voluta in base alla teoria, seguita da quasi tutti i membri della Commissione e del tribunale, secondo la quale il miracolo non costituisce un criterio assoluto di credibilità anche se connesso con affermazioni di manifestazioni soprannaturali, perché può essere semplice premio della fede di chi prega.

Dopo quanto sopra esposto, io ho forti dubbi che la conclusione che intendo presentare tra pochi giorni alla Commissione possa essere
… (manca 1 riga illeggibile) …
verso un pronunciamento in cui si afferma il “non consta” dell’origine soprannaturale dei fatti di Ghiaie, dopo un esame che di essi si è fatto in modo così imperfetto e discutibile. Ciò che produrrebbe indubbiamente nei fedeli uno sbandamento tutt’altro che vantaggioso agli effetti spirituali in questo tormentato nostro tempo.

A me sembra in coscienza che almeno non si debba prescindere dall’indicato complesso presumibilmente miracoloso, senza almeno aver ragioni sufficienti per giudicare che esso miracoloso non è. Altrimenti mi pare che debba essere scalzata dalle basi tutta la tradizione apologetica cattolica che si fonda sulla forza dimostrativa del miracolo, e tutta la procedura della Chiesa nella beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio.
Io mi sento troppo meschino per formulare giudizi in queste cose, sulle quali è la Chiesa soltanto che deve dire la parola definitiva, ma nel contempo, per il mandato che mi è stato conferito dalla autorità competente, mi sembra dovere grave di coscienza il sottoporre quanto sopra a chi di ragione.

Per essere completamente sincero dirò anche che - a prescindere dalla indiscutibile rettitudine delle persone - si è concretata in me la convinzione che l’ambiente ecclesiastico di Bergamo non sia più nelle condizioni psicologiche che si richiedono per uno studio ed un esame sereno ed obiettivo dei fatti in parola. Ritengo che anche l’Emmo Card. Arcivescovo di Milano, Metropolita, inclini verso tale persuasione, come almeno mi è sembrato di capire dai vari colloqui avuti con Lui in materia.
Tanto mi è sembrato di dover far presente, pronto, se del caso, a trasmettere documentazioni.

Lodi, 19 giugno 1947

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RISPOSTA DEL CARD. FUMASONI-BIONDI A MONS. BRAMINI

Sacra Congregazione “DE PROPAGANDA FEDE”
Roma, 25 giugno 1947

Segreteria

Rmo D. Bramini,
ricevuta la sua del 19 giugno corr., non ho potuto che passare il suo esposto all’Officio competente.
Bisogna procedere pede conti in sì difficili casi pronti sempre al giudizio che nella sua grande prudenza, la S. Chiesa sarà per dare.
Mi rallegro in vederla composta in studi non poco difficili.
Mi raccomandi al Signore, e resto
Devotissimo
P. Card. Fumasoni-Biondi

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Fonti:
- Archivio privato.
- Archivio Mons. A. Bramini, Curia Vescovile di Lodi.

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