Autore:  Mons. A. Bramini Data documento:  02/02/1947
Titolo:  RELAZIONE ALLA COMMISSIONE VESCOVILE (4A PARTE)

 RELAZIONE DI MONSIGNOR ANGELO BRAMINI ALLA COMMISSIONE VESCOVILE DI BERGAMO SULLE APPARIZIONI DI GHIAIE
( 2 febbraio 1947 )

In Archivio Arcivescovile della cancelleria della Curia Vescovile di Lodi, Documenti di monsignor Angelo Bramini riguardanti i fatti di Bonate,
cartella 1

QUARTA PARTE
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Le conclusioni che logicamente si impongono in coerenza con quanto è stato esposto e dimostrato nelle tre parti precedenti di questa relazione sono le seguenti:

1. La storia dei fatti di Ghiaie va ricostruita ex novo attraverso le deposizioni del più largo numero possibile di testi.
La “Storia” del Cortesi può essere usata in primo tempo a scopo indicativo.
2. Il contenuto delle visioni della piccola Roncalli va ricostruito ex novo attraverso interrogatori da proporsi alla Roncalli da persona adatta, sopra formulari prestabiliti in collaborazione con persona competente e sperimentata praticamente dal punto di vista psicopedagogico, e approvati dall’Autorità inquirente.
Tali interrogatori dovranno avere un quadruplice scopo da raggiungere in quattro tempi successivi:
a) ottenere dalla fanciulla risposte che offrano gli elementi preliminari, basilari e introduttori atti a precisare la realtà generica delle apparizioni, con tutti quei particolari che sono comuni a ciascuna di esse;
b) ricostruire il contenuto visivo, uditivo e didattico di ciascuna visione in particolare;
c) ottenere in sede giuridica la spiegazione delle precedenti negazioni;
d) colmare le eventuali lacune dei precedenti interrogatori e completarne le eventuali risposte insufficienti.
Bisognerà compilare gli interrogatori in modo che la piccola vi trovi un certo aiuto a ricordare.
1. Alla attuale Commissione Ecclesiastica dovrebbe essere sostituito un organo di natura, funzioni e scopi sicuramente giuridici il quale svolga la sua attività secondo la procedura canonica, che in questi casi, suol essere p analogia quella prescritta dal C.J.C. per i processi ordinari di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio.
2. La attuale netta prevalenza, per numero e per forza, degli argomenti favorevoli all’autenticità dei fatti di Ghiaie sopra le istanze negative, completamente cadute o svigorite, impone che le ulteriori indagini destinate a preparare le fasi del giudizio definitivo della Autorità Diocesana, siano fatte senza indugio, sia perché non si perdano testimonianze, sia perché l’attesa di questo giudizio è viva quanto mai in Italia e ancor più nel resto del mondo cattolico.
3. L’organo giuridico più adatto per queste ulteriori indagini è un Tribunale Ecclesiastico regolarmente costituito con officiale, vice officiale, promotore della fede, due o quattro giudici, periti per l’indagine storica, scientifica, teologica, notaio, attuari, postulatore della causa.
A questo proposito mi permetto di insistere sulla mia istanza del 2 agosto 1946,
che invocava per i fatti di Ghiaie un processo canonico regolare.
So bene che due difficoltà potrebbero a questo punto essermi obiettate.
a) Per rifare tutto ex novo si richiede un lavoro immane, tempo e spesa non indifferente.
La difficoltà esiste certamente, ma non è – oggi come oggi – di proporzioni sgomentanti.
Costituito il Tribunale, io consegnerò al medesimo tutta la documentazione in mio possesso. Sono convinto che essa, divisa com’è per argomenti e corredata di molti studi peritali, renderà facile e spedito il lavoro del Tribunale.
Quanto alla spesa si potrebbero sollecitare offerte per la causa, come si fa per le beatificazioni e canonizzazioni.
b) Il passaggio della causa da un organo all’altro con la conseguente pubblicazione di decreti ecc., potrebbe dare luogo ad interpretazioni e commenti sfavorevoli al prestigio dell’attuale Commissione e della Autorità diocesana.
Rispondo anzitutto:
a) la gravità del dovere che si ha davanti a Dio e agli uomini di risolvere il problema di Ghiaie, e di risolverlo – se l’indagine e lo studio offriranno gli argomenti probativi – in modo positivo, va oltre in modo assoluto ad ogni riguardo umano. Non si può lasciar perdere una eventuale sorgente di grazie e di misericordie divine se essa è stata aperta veramente – come io ne sono fermamente convinto – a Ghiaie dalla materna sollecitudine del Cuore Immacolato di Maria.
La Chiesa, l’Italia, il mondo ne hanno, in questo momento, il più grande e più urgente bisogno.
A Banneux, quando Maria Beco, suggerita dal cappellano, chiese alla Madonna un segno probativo delle sue apparizioni, Ella rimase silenziosa per qualche istante, poi essendosi la fanciulla messa a piangere per il timore di avere in qualche modo offeso con la sua richiesta la Bianca Signora; questa rispose: “Credete in me, io crederò in voi”.
b) Gli inconvenienti che si temono possono essere efficacemente prevenuti. Infatti: il passaggio della causa dallo studio dell’organo attuale alla indagine del Tribunale Ecclesiastico può essere disposto e compiuto con atti logici e pienamente dignitosi tanto per l’Autorità Diocesana che per la Commissione Ecclesiastica.
Il decreto vescovile 28 ottobre 1944, così come esso è stilato, non impegna affatto la Commissione a pronunciare intorno ai fatti di Ghiaie un giudizio definitivo. Anzi l’accenno esplicito alla riserva “di costituire, su parere della Commissione su indicata, particolari sotto – commissioni secondo la varia natura dei fatti da indagare”, messo in relazione al fatto che esse non furono ancora costituite, accredita presso qualsiasi interprete del decreto, la persuasione che il lavoro commesso alla costituita Commissione sia stato di carattere preliminare e preparatorio, per lo meno in ordine ad altri lavori di indagine specifica.
Che di diritto, la Commissione non potesse essere deputata se non ad attività di carattere preliminare e preparatorio in ordine all’esercizio della prerogativa episcopale, lo sappiamo.
Di fatto poi la Commissione ha compiuto finora solo un’attività preliminare che potrebbe ritenersi completa ed esaurita nel suo genere con la mia relazione, essa pure di carattere e con fini preliminari.
Ora, riallacciandosi al decreto 28-X-1944, la Commissione Ecclesiastica potrebbe deliberare la chiusura della sua attività preparatoria e preliminare, e siccome la situazione attuale del problema di Ghiaie richiede ulteriori indagini da sviluppare in larghezza e profondità, la Commissione, insieme con la chiusura dei suoi lavori, potrebbe deliberare di proporre all’Ecc.mo Ordinario Presidente che le ulteriori indagini richieste dal caso siano da lui demandate al Tribunale Ecclesiastico Diocesano.
Una specie dunque di chiusura d’istruttoria con rinvio a giudizio.
Alla duplice decisione della Commissione dovrebbe far seguito la pubblicazione di un decreto vescovile che renda noto quanto segue:

1. La duplice decisione della Commissione e la decisione del Vescovo di aderire alla sua proposta.
2. L’atto esplicito del Vescovo che incarica delle ulteriori indagini del caso il Tribunale Ecclesiastico.
3. La costituzione del medesimo con officiale, vice – officiale, promotore della fede, giudici, periti per l’indagine storica – scientifica – teologica, notaio, attuari.
4. La determinazione della procedura che il Tribunale dovrà seguire nei suoi lavori (processi ordinari di beatificazione e canonizzazione) con la nomina del postulatore della causa.
5. La precisazione che il Tribunale dovrà presentare le sue conclusioni al Vescovo, il quale si riserva, com’è suo esclusivo diritto, di pronunciare il giudizio definitivo.
6. L’appello a quanti sono in grado di fornire testimonianze intorno alle asserite apparizioni o a guarigioni o a fatti ritenuti prodigiosi con esse collegati di esibirle al Tribunale, estendendolo, come preghiera, anche ai fedeli estranei alla diocesi di Bergamo.
7. La dichiarazione che l’attuale decreto non abroga, ma conferma le disposizioni proibitive del culto sul luogo delle asserite apparizioni già emanato.

Sarebbe desiderabile che dopo la pubblicazione del decreto uscisse anche una notificazione con la quale si indice una crociata di preghiera per ottenere da Dio e dalla SS.ma Vergine al Tribunale inquirente quei lumi di cui ha bisogno per conoscere la verità.
Così non saremmo da meno dei francesi, belgi, polacchi, austriaci, ecc. che pregano a questo scopo.
Si potrebbe anche diffondere apposita preghiera debitamente approvata stampata su foglietto volante a cura della postulazione della causa, la quale, potrebbe con esso invitare quanti hanno notizie di favorirle ed eventualmente sollecitare anche offerte per la causa.
A me sembra che disponendo le cose in questo senso, non solo non diminuirà il prestigio dell’Autorità Diocesana e della Commissione, ma lo si accrescerà assai, perché l’opinione pubblica da questi atti avrà modo di rendersi maggiormente conto del particolare rigore, minuziosità e prudenza con cui l’Autorità Ecclesiastica procede nell’esame dei fatti del genere di quelli di Ghiaie, e si preparerà spiritualmente perciò ad accogliere con docilità il giudizio definitivo qualunque esso sia.
Dal decreto così concepito nessuno poi potrà trarre illazioni tali da vedervi un qualsiasi giudizio dell’Autorità sull’autenticità o meno dei fatti.
Tre deduzioni soltanto sono ammesse infatti da un decreto di questo genere:

1. che la causa di Ghiaie è tuttora allo studio, e quindi sotto giudizio;
2. che lo studio di esse è entrato nella fase giudiziaria propriamente detta, la quale sarà la fase definitiva e conclusiva;
3. che l’ultima parola sui fatti spetta esclusivamente al Vescovo, il quale la dirà quando, come e in qual senso crederà.

Questa è la proposta pratica con la quale chiudo la mia relazione.
Io oso pregare l’Ecc.mo e la Commissione di volerla accogliere nell’interesse della causa che difendo, della stessa Autorità Diocesana e del suo futuro giudizio e di quanti attendono che sui fatti di Ghiaie sia pronunciato ub giudizio sicuro e sicuramente valido ad ogni effetto.

Eccellenza Reverendissima,
Rev.mi Confratelli della Commissione,
Iniziando il mio lavoro un anno fa non volli far mio e ripetere il grido: Quousque animam nostram tollis?
Ho preferito rivolgermi a Maria con l’invocazione scritturale che a Lei applica S. Bernardo: “Ostende faciem tuam! Sonet vox tua in auribus meis. Vox enim tua dulcis et facies tua decora”.
E le linee del volto celestiale di Maria io le ho viste e le vedo nei fatti di Ghiaie e in quelli ad essa collegati.
E la voce dolcissima di Maria mi si è fatta più e più volte sentire per le vie meno pensate e meno cercate, quando sembrava che il suo volto celestiale fosse avvolto in una densa nebbia.
Oggi mi permetto di rivolgere a Voi, Eccellenza Rev.ma, e a Voi, venerandi Confratelli, la commovente esortazione di S. Bernardo:
“Amplectamur Mariae vestigia, frates mei, et devotissima supplicatione beatis illius pedibus provolvamur. Teneamus Eam, nec dimittamus, donec benedixerit nobis: potens est enim” (Serma in Cap. XII Apoc.)

Lodi, Festa della Purificazione di Maria SS.ma
2 febbraio 1947
Sac. Angelo Bramini




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Allegato   Data inserimento:  02/02/1947