DOCUMENTI RELATIVI AI FATTI DELLE GHIAIE
DECRETO
S. Ecc. Mons. Vescovo, a scopo di ordine e di disciplina, in data 14 Giugno 1944, fece apporre alle chiese delle Ghiaie e delle parrocchie finitime, il seguente decreto:
Il Vescovo di Bergamo allo scopo di prevenire disordini e inconvenienti per l'afflusso di Sacerdoti attratti dalla voce di apparizioni e miracoli nella parrocchia delle Ghiaie di Bonate; e per disciplinare lo svolgimento del ministero sacro in quella parrocchia e nelle parrocchie finitime;
DISPONE
1) Non siano ammessi a celebrare Sacerdoti che non siano forniti di “Celebret” regolare o non siano conosciuti, o almeno non risultino dalle circostanze forniti delle consuete facoltà: in ogni modo la facoltà di celebrare non deve valere che per una volta sola;
2) nessun sacerdote potrà predicare, se non debitamente autorizzato dal parroco o da chi lo sostituisce; deve però essere bandito assolutamente dalla predicazione ogni accenno ai fatti che si dicono avvenuti in luogo; la predicazione abbia invece come argomento, oltre ai soliti temi di massime eterne, la Madonna e le sue misericordie;
3) il parroco potrà, ma solo in caso di necessità, concedere la facoltà di confessare a quei sacerdoti che con documenti recenti (di non oltre un anno) dimostrino di esservi abilitati nelle loro rispettive diocesi;
4) a nessun sacerdote è fatta licenza di dare disposizioni od ordini o comunque di prendere funzioni direttive che non riguardino esclusivamente le persone da loro condotte o guidate, eccetto che al clero locale ed agli incaricati dallo stesso clero e dalla Curia;
5) nessun sacerdote o laico, qualunque sia l'autorità sua o l'incarico che dicesse di avere, è autorizzato a fare inchieste o indagini se non con licenza scritta dell'Ordinario di questa diocesi e in relazione con gli organi d'inchiesta già debitamente costituiti.
Bergamo, 14 giugno 1944. + A. BERNAREGGI, Vescovo. Can. G. Battista Magoni, Cancell. Vesc.
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