Autore:  Alberto Lombardoni Data documento:  22/10/2002
Titolo:  Il procedimento è nullo per il canone 1648

 IL PROCEDIMENTO È NULLO PER IL CANONE 1648

Fra le tante irregolarità riscontrate e denunciate riguardanti il procedimento seguito dal tribunale ecclesiastico, ve n’è una molto grave e cioè l’interrogatorio di Adelaide, allora di 10 anni di età, senza l’assistenza dell’avvocato difensore Monsignor Bramini.

Adelaide fu prima interrogata da sola davanti ai giudici e poi, rese la sua deposizione al presidente del tribunale Monsignor Merati senza alcun testimone né difensore (i membri del tribunale furono fatti uscire), come risulta dal relativo verbale.

Un fatto INAUDITO che invalida tutto il procedimento sostanzialmente errato e seriamente compromesso perché il Presidente e i giudici hanno contravvenuto al canone 1648 del Codice Pio Benedettino, titolo IV – capitolo I, corrispondente al canone 1478 dell’attuale Nuovo Codice di Diritto Canonico.

Il dott. Federico Monico, nella sua Tesi “Il caso dell’«Apparizione» della Madonna di Bonate: cronaca e analisi di una polemica” a pagina 195 afferma:
«… Da quanto trascritto emerge dunque chiaramente che Adelaide, come già detto, rese la sua deposizione a Monsignor Merati privatamente e senza testimoni.
Questa non fu però l'unica irregolarità avvenuta nella seduta del 21 maggio poiché la bambina aveva anche diritto all'assistenza di un avvocato e precisamente dell'avvocato difensore delle apparizioni Monsignor Bramini mentre questi in quella prima seduta non era neppure presente. Secondo il codice Pio Benedettino allora in vigore (can. 1648 corrispondente al can. 1478 dell'attuale Nuovo Codice di Diritto Canonico) non si poteva inoltre interrogare minori di 14 anni se non tramite un curatore istituito dal giudice mentre Adelaide, pur avendo solo 10 anni, fu sempre, anche nelle sedute successive, interrogata direttamente.
Tutto il procedimento seguito da quel tribunale ecclesiastico fu dunque sostanzialmente errato per cui anche la validità della sua sentenza risulta seriamente compromessa.»

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NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO
Capitolo I: ATTORE E CONVENUTO

Can. 1478
§1. I minori e coloro che non hanno l'uso di ragione, possono stare in giudizio soltanto tramite i loro genitori o i tutori o i curatori, salvo il disposto del §3.
§2. Se il giudice reputa che i loro diritti siano in conflitto con i diritti dei genitori, dei tutori o dei curatori, o che questi non possano sufficientemente tutelarne i diritti, stiano in giudizio tramite un tutore o un curatore assegnato dal giudice.
§3. Ma nelle cause spirituali e connesse alle spirituali, se i minorenni hanno raggiunto l'uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se hanno compiuto i quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per il tramite di un curatore costituito dal giudice.
§4. Gli interdetti dall'amministrazione dei beni e gli infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.

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VECCHIO CODICE

Codice Pio Benedettino
Titolo IV – capitolo I
Can. 1648
§1 Pro minoribus et iis qui rationis usu destituiti sunt, agere et rispondere tenentur eorum parentes aut tutores vel curatores.
§2. Si iudex existimet ipsorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut ipsos tam longe distare a parentibus aut tutoribus vel curatoribus, ut hisce uti aut minime aut difficulter liceat, tunc stent in iudicio per curatorem a iudice datum.
§3. Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus connexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine patris vel tutoris consensu; et quidam, si aetatem quatuordecim annorum expleverint, etiam per seipsos; secus per tutorem ab Ordinario datum, vel etiam per procuratorem a se, Ordinarii auctoritate, constitutum.

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Allegato   Data inserimento:  22/10/2002